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Come saprai la scelta della formula noleggio a lungo termine garantisce ad aziende e professionisti la possibilità di usufruire di diversi vantaggi anche per quanto riguarda le deduzioni e le detrazioni fiscali.

Con questo articolo vogliamo innanzitutto far luce su quali sono le voci di costo che possono essere dedotte e quali categorie di mezzi permettono una deducibilità piena o parziale.
Puoi trovare il dettaglio delle percentuali di detraibilità e deducibilità, dettagliate in base al tipo di inquadramento, nell’articolo che abbiamo dedicato alla fiscalità del noleggio a lungo termine.

Imposte dirette

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli non compresi nell’articolo 164 del TUIR, ossia veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
Ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera, etc.. destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
In questa categoria rientrano i mezzi “indispensabili” – strumentali – ovvero quelli senza i quali l’attività d’impresa non può essere in alcun modo esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, da quelle di scuola guida o di onoranze funebri; adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione.
In tale categoria rientrano, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

La deducibilità è invece parziale per i restanti veicoli non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c’è una presunzione assoluta di promiscuità di utilizzo.

Per maggiori dettagli sugli aspetti fiscali ti invitiamo a visionare l’articolo che abbiamo dedicato all’argomento. Troverai le specifiche percentuali di deducibilità e detraibilità di costi e imposte relativi al tuo specifico inquadramento.
Ci teniamo comunque a specificare che tali percentuali vanno considerate come una media in quanto ci possono essere delle variazioni legate a specifici codici attività – ATECO – per le quali ti consigliamo di confrontarti con il consulente.

Imposte indirette

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detraibilità dell’IVA sono quelli:

non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* ed utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione. La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre l’IVA al 100% (in luogo del 40%) se viene dimostrato l’uso esclusivo del veicolo per soli fini aziendali;

compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (come le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto);

compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;

compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnate dall’azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso (con una fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.

La detraibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria.
Anche in questo caso ti rimandiamo all’articolo sulla fiscalità nel quale sono espresse le percentuali di detraibilità.

* ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

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