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In un post precedente abbiamo parlato della detraibilità e della deducibilità delle imposte dirette e indirette.
In questo articolo entriamo nel dettaglio e riportiamo le tabelle con le percentuali di deducibilità e detraibilità a seconda della tipologia di azienda e dell’uso della vettura.

Aspetti Fiscali Lavoratori Autonomi

Si definisce tale colui che, avvalendosi di uno specifico titolo di studio, svolge attività di carattere intellettuale senza avere datori di lavoro e con un impiego minimo di persone, mezzi e capitali (Art. 2222 e seguenti c.c.).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
20%
Costo Servizi
20%

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
40%

L’agente è colui che assume, stabilmente e dietro retribuzione, l’incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio. L’agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto a favore del quale presta la propria opera.

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
80%
Costo Servizi
80%

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
100%
Costo Servizi
100%

La società semplice è una società di persone che può esercitare solo attività non commerciali ed è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese (art. 2251 e 2290 c.c.). L’associazione, invece, è un ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche legate dal perseguimento di uno scopo comune (art. 14 e seguenti c.c.).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
20%
Costo Servizi
20%

Detraibilità IVA

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
40%

Si tratta dell’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
20%
Costo Servizi
20%

Detraibilità Iva:

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
40%

Aspetti Fiscali Impresa

I veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi (Circolare dell’A. delle E. n. 48/E – III – 17104 del 10 febbraio 1998).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
100%
Costo Servizi
100%

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
100%
Costo Servizi
100%

Si tratta di tutti i casi in cui il veicolo non può essere considerato strumentale all’attività d’impresa (ossia indispensabile) ma è a disposizione della stessa (art. 164 comma 1 DPR 917/1986 – TUIR).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
20%
Costo Servizi
20%

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
40%

Uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali. (Risoluzione Ministero Economia e Finanze 20 febbraio 2008, n 6/ DPF).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
70%
Costo Servizi
70%

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
40%

Uso promiscuo a dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta.

L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali. (Risoluzione Ministero Economia e Finanze 20 febbraio 2008, n 6/ DPF).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
/
Costo Servizi
40%

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
/

Aspetti Fiscali Amministratore

L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali (Circolare Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, n.1/E).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
20%
Costo Servizi
20%

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
40%

Ipotesi in cui il veicolo viene concesso all’amministratore solo ed esclusivamente per un uso personale. Trattandosi di un compenso in natura è disciplinato dall’art. 95 DPR 917/1986 (TUIR).

Deducibilità Imposte Dirette:

Costo Veicolo
/
Costo Servizi
/

Detraibilità IVA:

Costo Veicolo
40%
Costo Servizi
/
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